Contratto di locazione: il locatore può disdettare il contratto prima della scadenza?
L’articolo 2 della legge 431/98 dispone che la durata dei contratti di locazione non sia inferiore a 4 anni decorsi i quali i contratti sono rinnovati per altri 4 anni fatta eccezione per alcuni casi in cui il locatore ( ai sensi dell’art. 3 della legge sopracitata 431/98) può avvalersi della facoltà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza.
Vediamo quando questa circostanza si può verificare e quali sono i motivi più ricorrenti:
- Qualora il locatore intenda adibire l’immobile per sé o per il coniuge, i genitori, i figli o parenti entro il secondo grado.
- Quando il proprietario intende operare lavori di ristrutturazione o altri lavori che comportino lo sgombero dell’immobile stesso.
- Qualora il proprietario metta in vendita l’immobile ( in questo caso è previsto il diritto di prelazione).
Gli altri casi, meno comuni, nei quali è possibile avvalersi della facoltà di disdetta sono elencati nell’articolo 3 della legge sopracitata.
E’ quindi opportuno tenere bene presente questi fattori nel momento in cui si sottoscrive un contratto, per conoscere esattamente i diritti ed i doveri ai quali vanno incontro il locatore ed il locatario ed evitare qualsiasi sorpresa o incomprensione futura.
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